Art. 15.
(Uso di taluni prodotti e sostanze nella trasformazione).
1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sulla base di pertinenti disposizioni adottate in sede comunitaria, in particolare dalla Commissione europea, ai sensi degli articoli 3 e 7 della citata decisione 1999/468/CE, e nel rispetto degli obiettivi e dei princìpi enunciati nel titolo II della presente legge, dispone criteri specifici per l'autorizzazione degli ingredienti di origine non agricola e degli ausiliari di fabbricazione che possono essere utilizzati per la produzione di alimenti biologici trasformati.
2. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sulla base di princìpi stabiliti in sede comunitaria, in particolare dalla Commissione europea, ai
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sensi degli articoli 3 e 7 della citata decisione 1999/468/CE, e nel rispetto degli obiettivi e dei princìpi enunciati nel titolo II della presente legge, dispone criteri specifici per l'autorizzazione degli ingredienti di origine agricola non biologici che possono essere utilizzati per la produzione di alimenti biologici trasformati se gli ingredienti biologici non sono disponibili in commercio.
3. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sulla base di princìpi fissati in sede comunitaria, in particolare dalla Commissione europea, ai sensi degli articoli 3 e 7 della citata decisione 1999/468/CE, e nel rispetto degli obiettivi e dei princìpi enunciati nel titolo II della presente legge, dispone in merito all'autorizzazione dei prodotti e delle sostanze di cui ai commi 1 e 2 e, se necessario, stabilisce le condizioni e i limiti per il loro uso.